FAQ RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 23 NOVEMBRE 2022, N. 50 RECANTE “NORME PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI STATALI ANNUALI PREVISTI DALL’ART. 8 DELLA LEGGE 17 OTTOBRE 1996, N. 534, RECANTE “NUOVE NORME PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI”
No, tra i requisiti richiesti al soggetto proponente la domanda per l’ammissione ai contributi statali annuali ex art. 8, legge 534/1996, non è richiesto il possesso della personalità giuridica. Resta, pertanto, facoltativo allegare la documentazione comprovante il possesso della stessa.
Così come previsto dall’art. 1 della Circolare 50/2022, la domanda può essere presentata da associazioni o da enti di diritto privato che:
– svolgano la loro attività da almeno un triennio;
– prestino rilevanti servizi in campo culturale;
– promuovano o svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
– svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
– svolgano la loro attività da almeno un triennio;
– prestino rilevanti servizi in campo culturale;
– promuovano o svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
– svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.
Le Università o i sistemi bibliotecari di ateneo non possono presentare domanda ex art. 8 legge 534/1996 in quanto soggetti pubblici estranei ai destinatari della Circolare n. 50/2022.
Si, la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente con la firma digitale.
La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internethttps://www.istitutidgeric.beniculturali.it/ seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.
A decorrere dall’ anno 2023 è necessario avere SPID e CIE. Per le istanze già presentate l’accesso sarà, in ogni caso, garantito con il metodo di registrazione adottato.
La registrazione sul portale deve essere fatta esclusivamente con SPID o CIE.
La domanda di concessione dei contributi va presentata dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Si, i documentari e i docufilm possono intendersi ricompresi tra le attività di diffusione culturale riconducibile alla divulgazione scientifica.
Si, è necessario rendicontare l’attività realizzata con la tempistica prevista art. 6,comma 1, della Circolare n. 50 del 23 novembre 2022.
La rendicontazione deve essere presentata entro 180 giorni dalla ricezione del contributo.
In base a quanto disposto dall’art. 6 della Circolare n. 50/2022, i beneficiari del contributo hanno l’obbligo di trasmettere alla Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti culturali un dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività culturali proposte nella domanda di concessione. Sono escluse le spese per il funzionamento dell’ente. La presentazione del rendiconto deve essere eseguita entro 180 giorni dal ricevimento del contributo. Il ritardo della presentazione del rendiconto costituisce condizione di valutazione negativa per l’ammissione all’ eventuale concessione del contributo per l’anno successivo.
Ai sensi dell’art. 6 della Circolare 50/2022 il contributo ministeriale deve essere rendicontato entro 180 giorni dalla sua ricezione esclusivamente attraverso la piattaforma telematica accessibile da https://www.istitutidgeric.beniculturali.it/it/auth/login/, accedendo alla sezione “Prospetto economico” e compilando la relativa griglia di rendicontazione.
Si, può essere presentata la domanda per i contributi annuali ex art. 8, pur avendo presentato domanda ex art. 1. Ciò che è importante è la non contemporaneità della concessione dei due contributi. Nel momento in cui il richiedente abbia ottenuto il contributo per la Tabella triennale sarà automaticamente escluso dall’Amministrazione dalla concessione dei contributi annuali. In alternativa, onde evitare il provvedimento di esclusione, l’istante può presentare autonomamente rinuncia per uno dei due contributi economici di cui sia risultato eventualmente beneficiario.
I criteri per la concessione del contributo sono disciplinati dall’art. 4, Circolare n. 50/2022 commi 1-2 e dall’art. 8, legge 534/1996.
Si, così come previsto dall’art. 2 comma 2 della Circolare 50/2022, l’Atto costitutivo e lo Statuto devono essere allegati alla domanda a pena di esclusione. Infatti, sono sempre possibili modifiche, nel corso del tempo di cui l’Amministrazione deve essere informata.
Nell’anno 2023, si fa riferimento al prospetto delle attività previste per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Nell’anno 2023, si fa riferimento al prospetto delle attività svolte negli anni 2020, 2021 e 2022.
Per programmazione si intende l’esplicitazione dell’attività che si andranno a svolgere nel triennio successivo, declinate anno per anno.
Nel prospetto economico, il richiedente deve inserire i dati ufficiali dell’ultimo bilancio consuntivo approvato. Tale bilancio può non coincidere, necessariamente, con quello relativo all’esercizio finanziario precedente all’anno di richiesta del contributo. Pertanto, ad esempio, per la domanda di contributo da presentarsi nell’anno 2023, ove già approvato deve inserirsi il bilancio consuntivo 2022; ma se questo non sia già stato approvato, potrà essere inserito, in alternativa, il bilancio consuntivo dell’anno 2021.
La convenzione deve essere riportata in riferimento all’anno della stipula e dell’ eventuale rinnovo.
No, non sono previsti dei limiti alla richiesta. L’ unica condizione è la disponibilità di bilancio dell’Amministrazione.
I soggetti richiedenti, così come previsto negli artt. 2 e 4 della Circolare n. 50 del 23 novembre 2022, devono dettagliatamente descrivere le attività che saranno svolte nel triennio successivo, secondo quanto richiesto dalla modulistica presente nella piattaforma dedicata.
La domanda deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante.
La dichiarazione dell’attestazione della titolarità della carica del legale rappresentante è presente all’ interno della piattaforma ed è sottoscrivibile mediante apposito “flag”.
è sempre possibile modificare la sezione “profilo” finché non si perfeziona l’invio della domanda attraverso l’apposita procedura.
Si, è possibile stampare la bozza della domanda, cliccando il bottone “stampa” nella sezione “le mie domande 2023” della home. Si precisa che tale versione presenta la filigrana “bozza”.
La richiesta di contributo per mostre, concerti e spettacoli può essere inserita all’interno della categoria “Attività di diffusione culturale”.
Per opera consultabile da remoto si intende un testo scritto ovvero un film, un’opera musicale o anche periodici, per cui le moderne tecnologie consentono sia la fruizione on line, in diretta streaming ad accesso aperto che la fruizione tramite download del formato digitale (c.d. ebook) disponibile per un tempo limitato (es. 14 giorni) ovvero tramite risorse Open scaricabili e liberamente utilizzabili.
La legge n. 124/2017, modificata dall’art. 34 del D.L. 34/19, convertito con Legge n. 58/19, prevede l’obbligo di pubblicazione on line delle informazioni relative agli eventuali contributi pubblici ricevuti dal richiedente.
Data di aggiornamento: 30 novembre 2022