FAQ CIRCOLARE DG-ERIC N. 33 del 29.8.2022 “INDICAZIONI SU TIROCINI CURRICULARI”

Data ultimo aggiornamento: 25/01/23

MATERIA DELLA CIRCOLARE

Il disposto della Circolare 33/2022 riguarda esclusivamente i tirocini curriculari limitatamente ai casi in cui l’ufficio del Ministero è soggetto/struttura ospitante. Per tutte le altre iniziative di educazione, formazione e ricerca – promosse e/o ospitate e/o svolte in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero – era già prevista l’autorizzazione da parte di questa DG (D.P.C.M. 169/2019, art. 15, comma 2, con particolare riferimento alle lettere “b”, “e” ed “f”).
LE CONVENZIONI

NO, le previsioni della Circolare 33/2022 non sono retroattive. Le convenzioni ancora in essere rimangono vigenti fino alla loro naturale scadenza o ad eventuale recesso.

NO, la Circolare non è retroattiva. Le convenzioni stipulate quando era ancora in vigore il disposto della Circolare n. 38/2015 erano autorizzate in via generale alla luce dell’ordinamento allora vigente.

NO, l’Ufficio ospitante può procedere anche autonomamente alla stipula dell’accordo con il soggetto promotore, previa autorizzazione della DG-ERIC. L’adesione ad una convenzione quadro è un’opportunità, non un obbligo.

L’elenco è disponibile sul sito istituzionale della DG-ERIC, nella pagina dedicata ad accordi e convenzioni (attività>convenzioni e accordi) con tipo: “convenzione quadro” e area tematica: “tirocini curriculari”.

SÌ, si può fare richiesta alla DG-ERIC che proporrà all’Ente di interesse la stipula di una convenzione quadro. La richiesta deve pervenire alla DG-ERIC con mail PEO a dg-eric.formazionepreruolo@cultura.gov.it. La DG-ERIC dà comunicazione dell’esito all’Ufficio che ha presentato istanza.

Una volta raggiunta l’intesa sul testo convenzionale con l’ente promotore, l’Ufficio ospitante deve richiedere alla DG-ERIC autorizzazione alla stipula ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera f) del D.P.C.M. 169/2019. L’autorizzazione è rilasciata sulla bozza definitiva del testo convenzionale, da allegare alla nota di richiesta trasmessa via PEO a dg-eric@cultura.gov.it.

NO, se un Ufficio decide di aderire ad una convenzione quadro non deve stipulare alcuna convenzione bilaterale con l’ente promotore.

L’ufficio ministeriale deve richiedere all’Ufficio dedicato dell’ente promotore l’attivazione di un tirocinio a valere della convenzione quadro MiC – DG-ERIC.

NO, l’ente promotore è da riconoscersi non solo in una Università, ma anche in Scuole di alta formazione, Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, altri enti per la formazione superiore post diploma, e/o altri organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione di riferimento .
VERIFICA DEL RISPETTO DEL VINCOLO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI
a tempo indeterminato per tirocini curriculari ai sensi dell’art. 1 del D.M. del Ministero del Lavoro n. 142/1998.

Per il calcolo del numero dei dipendenti si fa riferimento alla sede dirigenziale o di posizione organizzativa: – Segretariato generale; – Ufficio di diretta collaborazione; – Direzione generale; – Istituto dotato di autonomia speciale di cui all’art. 33 del D.P.C.M. 169/2019; – Museo, area, parco archeologico e altro luogo della cultura di cui all’art. 43 del D.P.C.M. 169/2019; – Segretariato Regionale; – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; – Direzione regionale Musei; – Soprintendenza archivistica e bibliografica; – Biblioteca statale; – Archivio di Stato. Qualora la sede abbia più articolazioni sul territorio di riferimento occorre rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e garantire l’effettivo affiancamento del tirocinante nelle attività previste dal progetto formativo individuale, avendo a mente il criterio dell’equa distribuzione dei tirocinanti in base agli spazi e alle risorse umane.

Limitatamente ai tirocini curriculari, si considerano tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ufficio ospitante, ivi incluso il personale con qualifica AFAV.

Il supporto ALES s.p.a., operante in virtù di un contratto di servizi specialistici, non rientra nel computo ai sensi dell’art. 1 del D.M. 142/1998 poiché dipendente da altro datore di lavoro. Occorre in ogni caso rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, avendo a mente il criterio dell’equa distribuzione in base agli spazi.

NO, come precisato nelle Linee guida nazionali per tirocini extracurriculari di cui all’Accordo Stato-Regioni Repertorio atti n. 86/ CSR del 25 maggio 2017, non c’è cumulabilità tra tirocini extracurriculari e tirocini curriculari.

Limitatamente ai tirocini curriculari, si considerano tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la struttura ospitante, ivi incluso il Dirigente/Direttore.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL SINGOLO TIROCINIO
il “modulo”, allegato 1 par. e.2 della Circolare 33/2022

Ogni qualvolta l’Ufficio sia soggetto ospitante è necessario richiedere autorizzazione all’attivazione del tirocinio, come previsto dalla Circolare. Il procedimento permette alla DG-ERIC di avere un quadro aggiornato ed esaustivo delle iniziative di tirocinio curriculare in essere negli Uffici del MiC, al fine di monitorare e poter coordinare quella che – ad oggi – è una delle principali opportunità di formazione pre-ruolo nel Ministero.

Il punto e.2 della Circolare non fa riferimento al progetto formativo individuale (PFI), da redigersi di concerto tra soggetto promotore, tirocinante beneficiario e soggetto ospitante, sulla cui elaborazione gli Uffici hanno piena autonomia scientifica. Il modulo (allegato 1) costituisce solo la comunicazione di attivazione, ai fini dell’autorizzazione, prevista dalla lettera f) dell’art. 15, comma 2 del D.P.C.M. 169/2019.

NO, le due procedure possono svilupparsi in parallelo e il modulo (allegato 1) può essere inviato alla DG-ERIC non appena siano chiari e definiti le modalità di svolgimento e le attività previste per il tirocinio.

Le autorizzazioni, a fronte della completezza del modulo (allegato 1), sono rilasciate il prima possibile e comunque nei termini di cui alla L. 241/1990, fatte salve urgenze specificamente segnalate.

Il modulo (allegato 1) di comunicazione dell’attivazione di tirocinio (par. e.2 Circolare 33/22) va trasmesso, firmato, all’indirizzo PEO dedicato dgeric.formazionepreruolo@cultura.gov.it. Non è necessaria alcuna nota di trasmissione.

SÌ, nel caso in cui la SAF sia soggetto ospitante.
ALTRO

NO, il tutor per il soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e dell’affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale. A prescindere dal ruolo in cui è inquadrato, il lavoratore dipendente a tempo indeterminato deve presentare un profilo congruo in relazione agli obiettivi formativi da conseguire da parte del tirocinante.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, inviare un quesito puntuale a
dg-eric.formazionepreruolo@cultura.gov.it