FAQ Comitati Nazionali

Data ultimo aggiornamento: 4/03/24

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (CD. FAQ) IN ORDINE A COMITATI NAZIONALI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 1° DICEMBRE 1997, N. 420 E DALLA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI N. 5 DEL 10 FEBBRAIO 2023

La circolare in vigore è la n. 5 del 10 febbraio 2023.

L’istanza di istituzione di un Comitato nazionale per l’ammissione ai relativi contributi può essere presentato da:  

  • amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche ad ordinamento autonomo; 
  • istituzioni culturali o i comitati promotori appositamente costituiti (art. 2 della L. 420/1997 e art. 1 Circ. 5/2023).  

Le domande sono presentate dal 1° al 31 marzo di ciascun anno (art. 8 comma 1 Circ. 5/2023) esclusivamente su piattaforma del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – Servizio II, all’indirizzo https://istitutidgeric.beniculturali.it. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione.

Le domande d’istituzione dei Comitati nazionali devono contenere le seguenti informazioni (art. 2 comma 2 Circ. 5/2023):

a) piano generale:

  • denominazione del Comitato nazionale;
  • nominativi dei componenti del Comitato, compreso il proponente, con relativa documentazione (dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ed inconferibilità e carichi pendenti, documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae);
  • proposta di designazione del Presidente, del Segretario tesoriere e della sede legale.

b) obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste annualmente, con indicazione di modalità, tempi e costi previsti per ciascuna di esse.

c) elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale.

d) recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto.

e) bilancio preventivo: quantificazione analitica delle risorse finanziarie necessarie per ciascuna attività, basato su una preventiva indagine di mercato.

L’omissione, anche parziale, dei dati richiesti esclude la valutazione della domanda (art. 2 Circ. 5/2023).

Le celebrazioni o manifestazioni culturali devono concludersi entro tre anni dall’istituzione del Comitato nazionale (art. 2 comma 2.1 Circ. 5/2023).

La Consulta può concedere il finanziamento e/o la proroga fino a un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e/o complessità organizzativa (art. 2 comma 2.1 Circ. 5/2023)

L’insediamento avviene con la prima riunione del Comitato nazionale, in presenza o in videoconferenza. In tale occasione i componenti dovranno eleggere a maggioranza assoluta (almeno la metà più uno) il Presidente ed il Segretario tesoriere, scelti nel loro stesso ambito, e stabilire la sede legale del Comitato nazionale.

Il verbale, n.1, firmato da Presidente e Segretario (e così tutti i successivi verbali di ciascuna riunione che si terrà durante la vita del Comitato) sarà trasmesso al Servizio II della Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti culturali (dg-eric.servizio2@cultura.gov.it) che provvederà a riscontrarlo prendendone atto con formale Attestato.

L’attestato sarà prodotto dal Presidente e dal Segretario tesoriere presso l’Agenzia delle Entrate della città sede legale del Comitato unitamente alla richiesta del codice fiscale intestato al Comitato nazionale. L’attestato dovrà essere presentato all’agenzia bancaria prescelta per l’attivazione di un conto corrente intestato al Comitato nazionale con firma congiunta dei due organi (Presidente e Segretario tesoriere). Codice fiscale e IBAN saranno comunicati al Servizio II della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali (mail: dg-eric.servizio2@cultura.gov.it) che provvederà ad accreditare il contributo assegnato sul conto corrente del Comitato nazionale.

I Comitati nazionali sono sottoposti alla disciplina generale dettata dagli articoli 39, 40 e 41 del Codice civile; alla Legge 1° dicembre 1997, n. 420; ai decreti istitutivi e all’attuale Circolare n. 5/2023 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

  • Le deliberazioni di un Comitato nazionale, che non ha personalità giuridica, devono essere assunte a maggioranza dai suoi componenti.
  • La gestione dei fondi è affidata al Presidente e al Segretario tesoriere, amministratori e organi del Comitato, i quali sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi, firmano i contratti e operano congiuntamente sul conto corrente bancario.
  • Tutte le spese devono essere preventivamente approvate a maggioranza dei componenti.
  • Le riunioni dei Comitati nazionali e le relative deliberazioni devono essere regolarmente verbalizzate.
  • Le delibere devono essere raccolte in un apposito registro con le pagine numerate, timbrate e firmate dal Presidente e dal Segretario tesoriere, ovvero in un registro digitale che garantisca l’osservanza delle prescritte misure di conservazione, sicurezza e inalterabilità dei documenti.

Sì. I componenti dei Comitati nazionali indicati dai proponenti in fase di istituzione, possono essere integrati da ulteriori personalità di alto profilo nominati dal Ministero della Cultura, tenuto conto della rilevanza e dell’interesse del Comitato stesso.

Sì, in qualsiasi momento. Il Comitato delibera a maggioranza l’integrazione del nuovo membro. Per il decreto ministeriale di integrazione del Comitato nazionale al Servizio II, tramite mail, devono essere trasmessi:

  • richiesta formale d’integrazione a firma del Presidente;
  • il verbale della riunione in cui si è approvato il nominativo del/dei nuovo/nuovi componente/componenti;
  • curriculum vitae nuovo/nuovi componente/componenti;
  • dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ed inconferibilità e carichi pendenti insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sì. Un componente del Comitato nazionale può rassegnare formali dimissioni per iscritto al Presidente del Comitato che, in riunione di Comitato, le comunica all’assemblea dei componenti e ne redige verbale da inviare al Servizio II.

Nel caso il componente dimissionario fosse un organo direttivo, presidente o segretario tesoriere, il Comitato riunito dovrà eleggere l’organo subentrante, a maggioranza e in seno al Comitato, e comunicarlo al Servizio II di questa Direzione Generale con trasmissione del relativo verbale. Qualora si decida di eleggere un componente che non è all’interno del Comitato, si dovranno seguire le indicazioni prescritte nella precedente FAQ n. 10.

Il nuovo presidente/segretario tesoriere eletto dovrà depositare la propria firma presso l’agenzia della Banca dove è aperto il conto corrente del Comitato.

Sì. Per assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità, è obbligatorio che il Comitato attivi un sito web dedicato sul quale pubblicare i documenti istitutivi, i verbali delle riunioni con le delibere assunte, gli atti amministrativi, tutte le notizie relative alle attività celebrative, eventi e manifestazioni. Ai fini della comunicazione, saranno pubblicati anche materiali divulgativi digitali o eventi in streaming. L’eventuale spesa per la creazione della pagina web rientra tra le spese di funzionamento. Il sito internet può essere anche ospitato dal sito preesistente di una delle istituzioni promotrici.

No. L’incarico di membro del Comitato è gratuito, come previsto dai decreti ministeriali istitutivi dei Comitati nazionali all’art. 3 comma 3 “Per i membri del Comitato nazionale non è prevista l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati”.

Sono ammissibili:

  • le spese per la fornitura di beni o servizi (ad es. un contratto con una società di servizi per la cura di una mostra o di un convegno, un contratto con una casa editrice per la pubblicazione dei cataloghi delle mostre realizzate o di atti di convegni);
  • il servizio transfer per relatori e componenti dei Comitati celebrativi;
  • spese pubblicitarie, stampa materiale promozionale;
  • rimborso spese (viaggio, pasti e pernottamento) dei relatori provenienti da altre sedi ai Convegni rientranti nel programma celebrativo nonché dei membri del Comitato fuori sede; pertanto, non sono rimborsabili le spese sostenute da partecipanti-non relatori né membri del Comitato.

Per l’eventuale acquisto di beni durevoli (es: stampanti, computer, targhe, monete celebrative, sculture, libri), occorre previamente stabilire, al momento della costituzione del Comitato, criteri e modalità di devoluzione dei beni residui, ai sensi dell’art. 42 C.C.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1 della Circ. n. 5/2023, le spese di funzionamento non devono superare il 15% del contributo assegnato e sono:

  • spese di cancelleria;
  • nolo di strumentazioni informatiche;
  • rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno per i membri fuori sede che partecipano alle riunioni (viaggi con mezzi di traporto pubblico documentabili, eventuale albergo, pasti con esclusione di qualsiasi indennità di missione).

Tali spese devono essere deliberate o almeno autorizzate preventivamente dalla maggioranza del Comitato.

Il Ministero controlla le spese dei Comitati con la nomina di un Revisore dei Conti.

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 dei decreti istitutivi dei Comitati nazionali “Il Ministero della cultura designa, con successivo provvedimento, un revisore dei conti. L’eventuale compenso e il rimborso delle spese del revisore graveranno sui fondi assegnati al Comitato nazionale”.

Ai sensi dell’art. 6 comma 1.1 e 1.2 “La Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali vigila sulle attività svolte dal Comitato; ove queste siano state svolte in modo difforme rispetto al programma approvato dalla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali ovvero siano accertate gravi irregolarità, il Comitato non sarà ulteriormente finanziato. Il ritardo della presentazione del rendiconto costituisce condizione di valutazione negativa per l’ammissione al rifinanziamento per l’anno successivo”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge 1° dicembre 1997, n. 420 e dell’art. 6 della Circ. 5/2023, la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute dai Comitati nazionali avviene esclusivamente sulla piattaforma del Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque entro tre mesi dal termine delle celebrazioni.

I Segretari tesorieri dei Comitati nazionali ammessi a contributo inseriscono sulla piattaforma ministeriale la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, controfirmati dal Presidente, distinguendo le spese di funzionamento dalle spese per le attività celebrative. Gli stessi documenti sono trasmessi anche al Revisore dei conti designato dal Ministero della Cultura, unitamente ai documenti contabili che giustificano le spese. Il Revisore presenta alla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali una propria relazione sulla regolarità e congruità delle spese sostenute, nonché sull’aderenza al programma approvato.

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 della Circ. 5/2023 “Le domande d’istituzione e rifinanziamento e/o proroga di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, pena di esclusione, contenenti le informazioni di cui all’art. 2 e all’art. 3, sono presentate esclusivamente sulla specifica piattaforma del Ministero dal 1° al 31 marzo di ciascun anno”.

Ai sensi dell’art. 7 comma 1.1 “Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno lavorativo immediatamente successivo”.

L’art. 3 comma 1 stabilisce le informazioni che il Comitato dovrà fornire in piattaforma:

a) piano generale:

  • denominazione del Comitato nazionale;
  • decreto istitutivo ed eventuali decreti integrativi;
  • indicazione del Presidente, Segretario tesoriere e componenti del Comitato;
  • sede legale;
  • sito web;
  • codice fiscale;
  • codice IBAN;
  • contributi totali concessi a decorrere dalla data d’istituzione del Comitato, con l’indicazione dell’importo assegnato per ciascun anno;
  • estratto conto bancario.

b) obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste annualmente, con indicazione di modalità, tempi e costi previsti per ciascuna di esse;

c) elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale;

d) bilancio preventivo.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1.1 della Circ. 5/2023 “Sulla base delle informazioni e dei documenti pervenuti, qualora l’attività non sia stata svolta secondo il programma approvato, la Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali può stabilire di non rifinanziare il Comitato, provvedendo alla sua estinzione, fatto salvo l’eventuale recupero delle somme eventualmente erogate”.
 

Entro tre mesi dalla cessazione del Comitato (art. 6 comma 1 della Circ. 5/2023) dovrà essere presentata l’ultima rendicontazione con allegato il documento rilasciato dalla banca che attesti la chiusura del conto corrente e l’ultimo estratto conto con saldo zero. Le eventuali economie saranno restituite al Ministero della Cultura tramite bonifico bancario a favore della Banca d’Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT98N 01000 03245 350 1 29 3680 03 e indicando la causale “Restituzione contributo”.

Le donazioni effettuate in favore dei Comitati celebrativi non possono beneficiare del credito di imposta ai sensi dell’art. 1, d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus). Il loro campo di azione – descritto nella legge 1° dicembre 1997, n. 420 recante “Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali” – fuoriesce da quello contenuto nell’art. 1, d.l. n. 83/2014 che riguarda esclusivamente le erogazioni liberali ricevute “per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Analogamente non ricorre, per i Comitati e le Edizioni nazionali, la fattispecie di cui all’art. 2, d. l. n. 83/2014 che concerne esclusivamente “i soggetti concessionari o affidatari” dei beni culturali pubblici oggetto degli interventi di manutenzione, protezione e restauro.