FAQ circolare DGERIC n. 69 del 20 dicembre 2024

Data ultimo aggiornamento: 23/12/24

FAQ RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 69 DEL 20 DICEMBRE 2024 RECANTE “NORME PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI STATALI ANNUALI PREVISTI DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 17 OTTOBRE 1996, N. 534 “NUOVE NORME PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI ALLE ISTITUZIONI CULTURALI”

No, tra i requisiti richiesti al soggetto proponente la domanda per l’ammissione ai contributi statali annuali ex art. 8, legge 534/1996, non è richiesto il possesso della personalità giuridica. Resta, pertanto, facoltativo allegare la documentazione comprovante il possesso della stessa.

Così come previsto dall’art. 1 comma 1 della Circolare 69/2024 sono ammessi a presentare la domanda, ai fini della valutazione per l’ammissione ai contributi annuali, gli Istituti culturali senza fine di lucro, operanti su territorio nazionale, facenti esclusivamente parte dell’ordinamento italiano, con codice fiscale italiano legalmente registrato, con finalità, previste nello statuto e/o presenti nell’atto costitutivo, ove esistente, esclusivamente di carattere culturale, scientifico, politico ed economico e che, ai sensi dell’art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534:
– svolgano la loro attività da almeno un triennio;
– prestino rilevanti servizi in campo culturale;
– promuovano o svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
– svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Sono esclusi dal contributo gli Istituti inseriti nella “Tabella Triennale” ex art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. È inoltre preclusa la presentazione della domanda a: enti statali che non presentano composizione associativa (comprese relative articolazioni e ogni altro ente di loro appartenenza) Regioni ed enti locali, enti religiosi che appartengono all’organizzazione gerarchica delle rispettive confessioni, università e istituti di ogni ordine e grado.

Si, la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente con la firma digitale.

La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet https://www.istitutidgeric.beniculturali.it/ seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda.

La registrazione avverrà esclusivamente tramite SPID.

No. La registrazione sul portale deve essere fatta esclusivamente tramite SPID.

La domanda di concessione dei contributi va presentata dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Si, i documentari e i docufilm possono intendersi ricompresi tra le attività di diffusione culturale riconducibile alla divulgazione scientifica.

Si, è necessario rendicontare l’attività realizzata grazie al contributo ministeriale concesso. La rendicontazione riguarda esclusivamente l’importo del contributo ricevuto per le attività svolte. In caso di mancata o irregolare rendicontazione l’Amministrazione si riserva di adottare provvedimenti previo parere degli Uffici di Collaborazione del Ministro.

La rendicontazione deve essere presentata entro 180 giorni dalla ricezione del contributo.

In base a quanto disposto dall’art. 8 della Circolare n. 69/2024, i beneficiari del contributo hanno l’obbligo di trasmettere alla Direzione generale Educazione ricerca e istituti culturali un dettagliato rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività culturali proposte nella domanda di concessione. Sono escluse le spese per il funzionamento dell’ente.

Ai sensi dell’art. 8 della Circolare n. 69/2024 il contributo ministeriale deve essere rendicontato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, accessibile al seguente indirizzo: https://www.istitutidgeric.beniculturali.it/ , accedendo alla sezione “Rendicontazione”.

Si, può essere presentata la domanda per i contributi annuali ex art. 8, pur avendo presentato domanda ex art. 1. Ciò che è importante è la non contemporaneità della concessione dei due contributi. Nel momento in cui il richiedente abbia ottenuto il contributo per la Tabella triennale sarà automaticamente escluso dall’Amministrazione dalla concessione dei contributi annuali. In alternativa, onde evitare il provvedimento di esclusione, l’istante può presentare autonomamente rinuncia per uno dei due contributi economici di cui sia risultato eventualmente beneficiario.

I criteri di valutazione per l’assegnazione del contributo sono elencati in art. 6 della circolare 69/2024.

Si, così come previsto dall’art. 4 comma 1 lettera g) della Circolare 69/2024, l’atto costitutivo (ove esistente) e lo statuto devono essere allegati alla domanda pena esclusione. Infatti, sono sempre possibili modifiche, nel corso del tempo di cui l’Amministrazione deve essere informata.

Nell’anno 2025, si fa riferimento al prospetto delle attività svolte negli anni 2022, 2023 e 2024.

Nell’anno 2025, si fa riferimento al prospetto delle attività previste per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Per programmazione si intende l’esplicitazione dell’attività che si andranno a svolgere nel triennio successivo, declinate anno per anno.

All’interno della piattaforma telematica, nella sezione “Prospetto economico”, il richiedente deve inserire le voci di costo relative alle attività culturali e le entrate riconducibili alle stesse, così come specificato nei menù delle sottosezioni.

No, non sono previsti dei limiti alla richiesta. L’ assegnazione del contributo a ciascuna domanda ammessa, avverrà sulla base dei punteggi di valutazione attribuiti dalla Commissione e dal relativo piano di ripartizione, nei limiti delle risorse di bilancio.

Sì. La domanda può essere firmata digitalmente anche da un legale rappresentante ma in questo caso è richiesta un’apposita delega conferente poteri di firma (art. 4 commi 2 e 3 della circolare 69/2024).

La dichiarazione dell’attestazione della titolarità della carica del legale rappresentante è presente all’ interno della piattaforma nella sezione “Dati ente.

Sì, è sempre possibile apportare modificare finché non si perfeziona l’invio della domanda attraverso l’apposita procedura.

Si, è possibile stampare la bozza della domanda cliccando il bottone “Stampa in bozza” nella sezione “Le mie domande” della home oppure nella scheda della domanda. Si precisa che tale versione presenta la filigrana “bozza”.

La richiesta di contributo per mostre, concerti e spettacoli può essere inserita all’interno della categoria “Attività di diffusione culturale”.

Per opera consultabile da remoto si intende un testo scritto, un film o qualsiasi opera per cui sia consentita la fruizione on line, sia tramite accesso aperto che tramite download del formato digitale disponibile per un tempo limitato (es. 14 giorni) ovvero tramite risorse open scaricabili e liberamente utilizzabili.

La legge n. 124/2017, modificata dall’art. 34 del D.L. 34/19, convertito con Legge n. 58/19, prevede l’obbligo di pubblicazione on line delle informazioni relative agli eventuali contributi pubblici ricevuti dal richiedente.

Data di aggiornamento: 23 dicembre 2024