FAQ Edizioni Nazionali

Data ultimo aggiornamento: 4/03/24

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (CD. FAQ) IN ORDINE A EDIZIONI NAZIONALI DISCIPLINATE DALLA LEGGE 1° DICEMBRE 1997, N. 420 E DALLA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI N. 5 DEL 10 FEBBRAIO 2023

La circolare in vigore è la n. 5 del 10 febbraio 2023.

Sono ammessi a presentare domanda d’istituzione di Edizioni nazionali, ai fini della valutazione per l’ammissione ai relativi contributi (Legge 1° dicembre 1997 n. 420):

  • le Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche ad ordinamento autonomo;
  • le istituzioni culturali o i singoli studiosi. (art. 2 della L. 420/1997 e art. 1 Circ. 5/2023).

Le domande sono presentate dal 1° al 31 marzo di ciascun anno (art. 8 comma 1 Circ. 5/2023) esclusivamente su piattaforma del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – Servizio II, all’indirizzo https://istitutidgeric.beniculturali.it.

Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione.

Le domande d’istituzione delle Edizioni nazionali devono contenere le seguenti informazioni (art. 2 comma 3 Circ. 5/2023):

a) piano generale:

  • titolo dell’Edizione nazionale;
  • nominativi dei componenti della Commissione scientifica, compreso il proponente, con relativa documentazione (dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ed inconferibilità e carichi pendenti, documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae);
  • proposta di designazione del Presidente, del Segretario tesoriere e della sede legale.

b) piano generale ed editoriale dell’Edizione nazionale con la descrizione:

  • della struttura interna dell’Edizione e con l’indicazione del numero complessivo di volumi previsto per ciascun anno del quinquennio;
  • della tipologia di pubblicazione (cartacea e/o digitale);
  • della motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti.

c) elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti;

d) borse di studio e/o di ricerca aventi oggetto direttamente connesso con le finalità dell’Edizione nazionale;

e) bilancio preventivo: risorse finanziarie necessarie per realizzare e portare a compimento il progetto editoriale del quinquennio, documentando la richiesta con almeno tre offerte tecnico-economiche per ciascuna pubblicazione programmata per il primo anno.

L’omissione, anche parziale, dei dati richiesti esclude la valutazione della domanda (art. 2 comma 2 della Circ. 5/2023).

Ai sensi dell’art. 2 comma 3.1 della Circ. 5/2023 le attività dell’Edizione nazionale devono concludersi entro cinque anni.  

Alla scadenza del quinquennio, la Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, di cui al successivo art. 4, può concedere il finanziamento e/o la proroga fino a un massimo di tre anni nei casi di eccezionale complessità dell’attività editoriale, come disciplinato dal successivo art. 3, comma 2.

L’insediamento avviene con la prima riunione dell’Edizione nazionale, in presenza o in videoconferenza. In tale occasione i componenti dovranno eleggere a maggioranza assoluta (almeno la metà più uno) il Presidente ed il Segretario tesoriere, scelti nel loro stesso ambito, e stabilire la sede legale dell’Edizione nazionale.

Il verbale, n.1, firmato da Presidente e Segretario (e così tutti i successivi verbali di ciascuna riunione che si terrà durante la vita dell’Edizione) sarà trasmesso al Servizio II della Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti culturali (dg-eric.servizio2@cultura.gov.it) che provvederà a riscontrarlo prendendone atto con formale Attestato.

L’attestato sarà prodotto dal Presidente e dal Segretario tesoriere presso l’Agenzia delle Entrate della città sede legale dell’Edizione unitamente alla richiesta del codice fiscale intestato all’Edizione nazionale. L’attestato sarà presentato all’agenzia bancaria prescelta per l’attivazione di un conto corrente intestato all’Edizione nazionale con firma congiunta dei due organi (Presidente e Segretario tesoriere). Codice fiscale e IBAN saranno comunicati al Servizio II della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali (mail: dg-eric.servizio2@cultura.gov.it) che provvederà ad accreditare il contributo assegnato sul conto corrente dell’Edizione nazionale.

Sì. I componenti delle Edizioni nazionali indicati dai proponenti in fase di istituzione, possono essere integrati da ulteriori personalità di alto profilo nominati dal Ministero della Cultura, tenuto conto della rilevanza e dell’interesse dell’Edizione stessa.

Sì, in qualsiasi momento. L’edizione delibera a maggioranza l’integrazione del nuovo membro. Per il decreto ministeriale di integrazione dell’Edizione nazionale al Servizio II, tramite mail, devono essere trasmessi:

  • richiesta formale d’integrazione a firma del Presidente;
  • il verbale della riunione in cui si è approvato il nominativo del/dei nuovo/nuovi componente/componenti;
  • curriculum vitae nuovo/nuovi componente/componenti;
  • dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ed inconferibilità e carichi pendenti insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sì. Un componente dell’Edizione nazionale può rassegnare formali dimissioni per iscritto al Presidente dell’Edizione che, in riunione, le comunica all’assemblea dei componenti e ne redige verbale da inviare al Servizio II.

Nel caso il componente dimissionario fosse un organo direttivo, presidente o segretario tesoriere, l’Edizione riunita dovrà eleggere l’organo subentrante, a maggioranza e in seno all’Edizione, e comunicarlo al Servizio II di questa Direzione Generale con trasmissione del relativo verbale. Qualora si decida di eleggere un componente che non è all’interno dell’Edizione, si dovranno seguire le indicazioni prescritte nella precedente FAQ n. 8.

Il nuovo presidente/segretario tesoriere eletto dovrà depositare la propria firma presso l’agenzia della Banca dove è aperto il conto corrente dell’Edizione.

Sì. Per assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità, è obbligatorio che l’Edizione attivi un sito web dedicato sul quale pubblicare i documenti istitutivi, i verbali delle riunioni con le delibere assunte, gli atti amministrativi, tutte le notizie relative alle attività celebrative, eventi e manifestazioni. Ai fini della comunicazione, saranno pubblicati anche materiali divulgativi digitali o eventi in streaming. L’eventuale spesa per la creazione della pagina web rientra tra le spese di funzionamento. Il sito internet può essere anche ospitato dal sito preesistente di una delle istituzioni promotrici.

No. L’incarico di membro dell’Edizione è gratuito, come previsto dai decreti ministeriali istitutivi delle Edizioni nazionali all’art. 3 comma 3 “Per i membri della Commissione scientifica non è prevista l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati”. 

Sono ammissibili le spese per la fornitura di beni o servizi, come il contratto con la casa editrice.

Per l’eventuale acquisto di beni durevoli (es: stampanti, computer, libri), occorre previamente stabilire, al momento della costituzione dell’Edizione nazionale, criteri e modalità di devoluzione degli eventuali beni residui.

Non possono essere stipulati contratti di lavoro. Sono sconsigliati incarichi di consulenza, poiché si presume che i membri dell’Edizione nazionale abbiano le qualificazioni e competenze idonee per attuare il programma.

Devono ritenersi ammissibili borse di studio.

Le spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della Circ. n. 5/2023, non devono superare, complessivamente, il 15% del finanziamento annuale e sono:

  • spese di cancelleria;
  • nolo di strumentazioni informatiche;
  • rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno per i componenti della commissione scientifica fuori sede che partecipano alle riunioni (viaggi con mezzi di traporto pubblico documentabili, eventuale albergo, pasti, con esclusione di qualsiasi indennità di missione).

Anche tali spese devono essere deliberate o almeno autorizzate preventivamente dalla maggioranza della Commissione scientifica.

Il contratto con la casa editrice deve essere stipulato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica semplificata, consistente in una indagine di mercato con invito ad almeno tre case editrici per l’affidamento alla offerta tecnico-economica più vantaggiosa. È ammessa la clausola secondo cui una parte della tiratura sia riservata, fuori commercio, alla Edizione nazionale e la restante parte riservata alla casa editrice per la vendita e la distribuzione, in modo da garantire la più ampia diffusione delle opere realizzate grazie al contributo ministeriale.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 e ss. della Circ. 5/2023 la rendicontazione delle spese sostenute dalle Edizioni nazionali avviene esclusivamente sulla piattaforma del Ministero: essa è semestrale ed è presentata dal Presidente della Commissione scientifica alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno. Tale documentazione sarà inoltrata alla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali. La rendicontazione dà conto dell’attività svolta nel semestre precedente, delle pubblicazioni realizzate o in fase di realizzazione, di ogni spesa sostenuta, con annessa documentazione giustificativa dei contratti stipulati per l’acquisto di beni e/o servizi conformi all’indagine di mercato svolta. Forma parte integrante della relazione la trasmissione di almeno due esemplari dei volumi già editi. Il ritardo della presentazione del rendiconto costituisce condizione di valutazione negativa per l’ammissione al rifinanziamento per l’anno successivo.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Circ. 5/2023 le domande di rifinanziamento e/o proroga delle Edizioni nazionali vanno presentate di anno in anno, sono sottoposte alla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali e vanno inoltrate esclusivamente utilizzando la specifica piattaforma del Ministero della Cultura, Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – Servizio II, all’indirizzo https://istitutidgeric.beniculturali.it. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione. L’omissione, anche parziale, dei dati richiesti esclude la valutazione della domanda. Le domande di rifinanziamento devono contenere le seguenti informazioni:

a) piano generale:

  • titolo dell’Edizione nazionale;
  • decreto istitutivo ed eventuali decreti integrativi;
  • indicazione del Presidente, Segretario tesoriere e componenti della Commissione scientifica;
  • sede legale;
  • sito web;
  • codice fiscale;
  • codice IBAN;
  • contributi totali concessi a decorrere dalla data d’istituzione dell’Edizione con indicazione dei contributi concessi per ciascun anno a decorrere dalla data d’istituzione;
  • estratto conto bancario;
  • relazione sull’attività editoriale svolta negli anni precedenti;
  • elenco dei volumi pubblicati;
  • relazione sull’attività editoriale da svolgere.

b) programma editoriale dell’anno per il quale si chiede il rifinanziamento;

c) borse di studio e/o di ricerca;

d) altri soggetti coinvolti;

e) bilancio preventivo.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2.1 della Circ. 5/2023 “Sulla base delle informazioni e dei documenti pervenuti, qualora l’attività non sia stata svolta secondo il programma approvato, la Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali può stabilire di non rifinanziare l’Edizione, provvedendo alla sua estinzione, fatto salvo l’eventuale recupero delle somme eventualmente erogate”.
 

 

Analogamente ai Comitati entro tre mesi dalla cessazione dell’Edizione dovrà essere presentata l’ultima rendicontazione con allegato il documento rilasciato dalla banca che attesti la chiusura del conto corrente e l’ultimo estratto conto con saldo zero. Le eventuali economie saranno restituite al Ministero della Cultura tramite bonifico bancario a favore della Banca d’Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT98N 01000 03245 350 1 29 3680 03 e indicando la causale “Restituzione contributo”.

Le donazioni effettuate in favore delle Edizioni nazionali non possono beneficiare del credito di imposta ai sensi dell’art. 1, d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus). Il loro campo di azione – descritto nella legge 1° dicembre 1997, n. 420 recante “Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali” – fuoriesce da quello contenuto nell’art. 1, d.l. n. 83/2014 che riguarda esclusivamente le erogazioni liberali ricevute “per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Analogamente non ricorre, per i Comitati e le Edizioni nazionali, la fattispecie di cui all’art. 2, d.l. n. 83/2014 che concerne esclusivamente “i soggetti concessionari o affidatari” dei beni culturali pubblici oggetto degli interventi di manutenzione, protezione e restauro.

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2023