FAQ Edizioni Nazionali

Data ultimo aggiornamento: 10/02/23

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (CD. FAQ) IN ORDINE A EDIZIONI NAZIONALI DISCIPLINATE DALLA LEGGE 1° GENNAIO 1997, N. 420 E DALLA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI N. 5 DEL 10FEBBRAIO 2023

Ai sensi dell’art. 3 della L. 420/1997 e dell’art. 1 della circ. 5/2023, l’ “Istanza di istituzione di una Edizione nazionale” può essere presentata da: Amministrazioni pubbliche centrali o locali, Università, Istituzioni scolastiche, Enti di ricerca, Istituzioni culturali, singoli studiosi. L’istanza deve essere trasmessa dal 1° al 31 marzo dell’anno precedente l’inizio delle attività al Ministero della Cultura – Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – Servizio II Istituti culturali – Via Milano, n. 76 – 00184 – Roma, che le inoltra alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, Circ. DGERIC n.5/2022, l’ ”Istanza di istituzione di una Edizione nazionale” si presenta esclusivamente in modalità elettronica mediante compilazione del relativo modulo presente nel sito internet della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali al link www.istitutidgeric.beniculturali.it. È esclusa qualsiasi altra modalità.

Il modulo on line prevede l’obbligo di allegare, per tutti i componenti della Commissione scientifica, per il Presidente (può essere persona diversa dal Proponente) ed il Segretario tesoriere designati nell’ambito della Commissione, i seguenti documenti: 1) Documento attestante l’adesione alla Commissione scientifica preposta all’Edizione nazionale; 2) Documento d’identità in corso di validità; 3) Curriculum vitae; 4) Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 e ss.mm.ii; 5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai carichi pendenti (dichiarazioni scaricabili alla pagina https://dger.beniculturali.it/comitati-nazionali/interventi-in-materia-di-comitati-nazionali-per-le-celebrazioni-e-le-manifestazioni-culturali). Come indicato nella nota dell’Ufficio di Gabinetto del 2 aprile 2021, n. prot. 0010043, “si segnala la necessità di porre particolare attenzione, nella fase di valutazione della proposta formulata da enti o comitati promotori, al rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione di ciascun Comitato nazionale”. Tale equilibrio si estrinseca nel verificare la possibilità di una “quota pari al 40% di componenti donne” (comunicazione UG del 24.02.2022). Il modulo prevede, inoltre, l’obbligo di redigere/allegare tutta la documentazione richiesta dall’art. 3, comma 2 della Circ. n. 5/2023: “Piano generale dell’Edizione” con una “Relazione sulla motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti” e la “Descrizione e articolazione interna dell’Edizione”, il “Programma editoriale” per ognuno dei 5 anni previsti (durata massima delle attività di una Edizione nazionale, salvo richiesta di proroga per un massimo di 3 anni) con la “Descrizione dei volumi” e l’indicazione della tipologia cartacea o digitale, “Bilancio previsionale” con la quantificazione analitica delle risorse finanziarie necessarie e n. 3 offerte tecnico-economiche per le pubblicazioni del primo anno.

L’insediamento avviene con la prima riunione della Commissione scientifica, in presenza o in videoconferenza. In tale occasione i componenti dovranno eleggere a maggioranza assoluta (almeno la metà più uno) il Presidente ed il Segretario tesoriere e stabilire la sede legale dell’Edizione nazionale. Il relativo verbale, il n. 1, sarà firmato da tutti i partecipanti alla riunione (e così tutti i successivi verbali di ciascuna riunione che si terrà durante la vita dell’Edizione) e quindi trasmesso al Servizio II della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali (dg-eric.servizio2@cultura.gov.it) il quale provvederà a riscontrarlo prendendone atto con nota formale, l’Attestato. Copia di tale nota sarà prodotta dal Presidente e dal Segretario tesoriere presso l’Agenzia delle Entrate della città sede legale dell’Edizione unitamente alla richiesta del codice fiscale intestato all’Edizione nazionale. Sarà, inoltre, prodotta presso l’agenzia bancaria prescelta per l’attivazione di un conto corrente intestato all’Edizione nazionale con firma congiunta dei due organi. I nuovi dati (codice fiscale e IBAN) saranno comunicati sempre al Servizio II della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, che provvederà ad accreditare il contributo assegnato sul conto corrente dell’Edizione nazionale. Si suggerisce di fissare la sede legale dell’Edizione nazionale presso una delle istituzioni pubbliche che ne fanno parte, a titolo gratuito.

Si. Per assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità, è obbligatorio che l’Edizione nazionale attivi un sito web dedicato sul quale pubblicare il decreto istitutivo, i verbali delle riunioni della Commissione scientifica con le delibere assunte, gli atti amministrativi come indagini di mercato per l’acquisto di servizi e forniture e contratti, tutte le notizie relative alle attività editoriali. Il sito internet può essere creato, a titolo gratuito, all’interno del sito di una delle istituzioni promotrici o ospitato da siti di istituti culturali o fondazioni con una sezione dedicata. La eventuale spesa per la creazione della pagina web rientra tra le spese di funzionamento.

Si. La commissione scientifica delibera la cooptazione del nuovo membro, quindi acquisisce la sua adesione ed invia al Servizio II della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – e-mail: dg-eric.servizio2@beniculturali.it – il verbale con la deliberazione e la richiesta di modifica alla quale si darà seguito con un Decreto ministeriale di integrazione della Commissione scientifica.

Si. Un componente della Commissione scientifica può rassegnare formali dimissioni per iscritto al Presidente che, riunita la Commissione, le comunica all’assemblea dei componenti e ne redige verbale. La Commissione, a maggioranza, può cooptare un nuovo componente che rilascia dichiarazione di adesione. Verbale e adesione sono trasmessi al Servizio II di questa Direzione Generale con richiesta di integrazione della Commissione che si attua con l’emanazione di un decreto ministeriale di integrazione. Nel caso il componente dimissionario fosse un organo direttivo, presidente o segretario tesoriere, la Commissione scientifica riunita dovrà eleggere l’organo subentrante, a maggioranza e in seno alla Commissione, e comunicarlo al Servizio II di questa Direzione Generale con trasmissione del relativo verbale. Quindi il nuovo presidente/segretario tesoriere dovrà depositare la propria firma presso l’agenzia della Banca dove è aperto il conto corrente dell’Edizione nazionale. In mancanza di nuova elezione, l’Edizione nazionale sarà dichiarata estinta.

No. L’incarico di componente della Commissione scientifica di un’Edizione nazionale è gratuito. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, e dell’art. 6, circolare DG ERIC n. 5/2022 e dei decreti ministeriali istitutivi delle Edizioni nazionali, il contributo statale è finalizzato esclusivamente alla realizzazione del Piano editoriale.

Le spese di viaggio e soggiorno per i membri fuori sede che partecipano alle riunioni (viaggio con mezzi di trasporto pubblico, eventuale albergo, pasti, con esclusione di qualsiasi indennità di missione). Le spese devono essere preventivamente deliberate o autorizzate a maggioranza dalla Commissione scientifica.

Sono ammissibili le spese per la fornitura di beni o servizi, come il contratto con la casa editrice. Per l’eventuale acquisto di beni durevoli (es: stampanti, computer, libri), occorre previamente stabilire, al momento della costituzione dell’Edizione nazionale, criteri e modalità di devoluzione degli eventuali beni residui. Non possono essere stipulati contratti di lavoro. Sono sconsigliati incarichi di consulenza, poiché si presume che i membri dell’Edizione nazionale abbiano le qualificazioni e competenze idonee per attuare il programma. Devono ritenersi ammissibili borse di studio. Le spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della circolare DG ERIC n. 5/2023, non devono superare, complessivamente, il 15% del finanziamento annuale e sono: spese di cancelleria, il nolo di strumentazioni informatiche, rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno per i componenti della commissione scientifica fuori sede che partecipano alle riunioni (viaggi con mezzi di traporto pubblico documentabili, eventuale albergo, pasti, con esclusione di qualsiasi indennità di missione). Anche tali spese devono essere deliberate o almeno autorizzate preventivamente dalla maggioranza della Commissione.

Il contratto con la casa editrice deve essere stipulato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica semplificata, consistente in una indagine di mercato con invito ad almeno tre case editrici per l’affidamento alla offerta tecnico-economica più vantaggiosa. È ammessa la clausola secondo cui una parte della tiratura sia riservata, fuori commercio, alla Edizione nazionale e la restante parte riservata alla casa editrice per la vendita e la distribuzione, in modo da garantire la più ampia diffusione delle opere realizzate grazie al contributo ministeriale.

No. Un’Edizione nazionale ha durata di cinque anni, salvo proroga di massimo tre anni. Il contratto editoriale quindi non potrà durare oltre i cinque anni, e comunque non oltre l’estinzione della Edizione nazionale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, e dell’art. 8 della circolare DG ERIC n. 5/2022, il Segretario tesoriere dell’Edizione nazionale deve rendicontare semestralmente, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre, al Servizio II della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali le attività svolte con una Relazione sulle pubblicazioni realizzate o in fase di realizzazione, un Bilancio consuntivo dettagliato delle spese sostenute, compilando il modulo predisposto dal Servizio II della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali e scaricabile dal link https://dger.beniculturali.it/edizioni-nazionali/edizioni-nazionali-costituzione-e-contributi/. Saranno allegati: l’estratto conto con la lista dei movimenti dei rispettivi semestri, copia dei documenti contabili giustificativi, le indagini di mercato svolte, contratti stipulati e 2 copie di ogni volume pubblicato. La Relazione e il Bilancio consuntivo saranno prima sottoposti alla Commissione scientifica per l’approvazione a maggioranza, quindi trasmessi, compilando il modulo predisposto dal Servizio II della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali e scaricabile dal link https://dger.beniculturali.it/edizioni-nazionali/edizioni-nazionali-costituzione-e-contributi/. Saranno allegati: l’estratto conto con la lista dei movimenti dei rispettivi semestri, copia dei documenti contabili giustificativi, le indagini di mercato svolte, contratti stipulati e 2 copie di ogni volume pubblicato, alla PEC seguente: dg-eric.servizio2@pec.cultura.gov.it.

La Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali, Servizio II, vigila sulla regolarità e congruità delle spese sostenute attraverso la rendicontazione semestrale delle spese resa dal segretario tesoriere. Quindi, con propria Relazione, inoltra la rendicontazione alla Consulta.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 1° dicembre 1997, n. 420, e dell’art. 2, comma 2, e art. 7, circolare DG ERIC n. 5/2022, un’Edizione nazionale deve richiedere il contributo statale per gli anni di attività successivi al primo compilando il modulo “Istanza di rifinanziamento e proroga Edizioni nazionali” accessibile on line al link www.istitutidgeric.beniculturali.it esclusivamente dal 1° al 31 marzo di ogni anno. L’importo del saldo attivo da dichiarare non comprenderà le somme già impegnate, ancorché non liquidate. L’istanza di rifinanziamento comprende la redazione on line di una “Relazione sull’attività editoriale svolta negli anni precedenti”, del Programma editoriale dell’anno per il quale si richiede il rifinanziamento”, con la previsione di spesa documentata da almeno tre preventivi per ogni nuovo contratto editoriale. Qualora fosse già in vigore un contratto editoriale, questo sarà allegato insieme ad altri due preventivi. Qualora l’accordo con la casa editrice prevedesse la stampa gratuita, esso potrà essere allegato tre volte, in luogo dei preventivi richiesti dal sistema telematico. Per i volumi in formato digitale saranno indicati i costi e allegate le offerte tecnico-economiche relative alla realizzazione dei libri in formato digitale e ad eventuali utilizzi di piattaforme digitali per la fruizione e la conservazione futura. In merito alla conservazione futura, questa potrà avere una durata maggiore rispetto alla Edizione nazionale. L’istanza di rifinanziamento, come già l’istanza di istituzione, sarà sottoposta alla Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali che approverà o respingerà l’istanza, deliberando anche l’importo del contributo da assegnare.

Entro 3 mesi dalla cessazione dell’Edizione nazionale sarà presentata l’ultima rendicontazione con, allegato, il documento rilasciato dalla banca che attesta la chiusura del conto corrente e l’ultimo estratto conto con saldo zero. Le eventuali economie saranno preventivamente restituite al Ministero della Cultura tramite bonifico bancario a favore della Banca d’Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT 98N 01000 03245 350 1 29 3680 03 e indicando la causale “Restituzione contributo”.

Le donazioni effettuate in favore delle edizioni nazionali non possono beneficiare del credito di imposta ai sensi dell’art. 1, d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Artbonus). Il loro campo di azione – descritto nella legge 1° dicembre 1997, n. 420 recante “Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali” – fuoriesce da quello contenuto nell’art. 1, d.l. n. 83/2014 che riguarda esclusivamente le erogazioni liberali ricevute “per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. Analogamente non ricorre, per i comitati e le edizioni nazionali, la fattispecie di cui all’art. 2, d.l. n. 83/2014 che concerne esclusivamente “i soggetti concessionari o affidatari” dei beni culturali pubblici oggetto degli interventi di manutenzione, protezione e restauro.

Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2022