Il Ministero della Cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) è l’autorità italiana competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere di:
- Tecnico del restauro di beni culturali
- Restauratore di beni culturali
Entrambe in Italia sono professioni regolamentate, il cui accesso ed esercizio sono subordinati al possesso di specifiche qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.
Sono previste due fattispecie:
- la libera prestazione di servizi, una mobilità temporanea che consente di esercitare immediatamente la professione e comporta la presentazione di una dichiarazione preventiva annuale rinnovabile attestante i titoli posseduti e/o un’esperienza professionale di almeno un anno negli ultimi 10 anni (l’anno di esercizio della professione non è richiesto se la professione o la formazione che abilita ad essa è regolamentata)
- il diritto di stabilimento, che implica la partecipazione permanente alla vita economica di uno Stato e prevede una procedura di riconoscimento della qualifica estera fondata su un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti in Italia per l’esercizio della professione e quello svolto dal richiedente, a seguito di presentazione di apposita domanda. L’Amministrazione, ricevuta la domanda di riconoscimento completa, ha tre mesi di tempo per concludere il procedimento mediante:
- accoglimento della domanda, con apposito decreto pubblicato sul sito web https://professionisti.cultura.gov.it/
- accoglimento della domanda previo superamento di misure compensative (es. prova attitudinale o tirocinio di adattamento), quando esistono differenze sostanziali nella durata o nelle materie relative alla formazione posseduta rispetto a quella italiana; vengono valutati anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura compensativa
- respingimento della domanda quando esistono differenze nella formazione non colmabili o in mancanza dei requisiti previsti dalla direttiva
Qualifiche professionali extra-UE
Le qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo o al di fuori del territorio dell’Unione Europea possono essere riconosciute, per il solo caso di diritto di stabilimento, in base alle disposizioni del D.P.R. 394/99, artt. 39, 49 e 50, (attuativo del Testo Unico sull’immigrazione), e il successivo D.P.R. 334/04, che estende anche ai titoli non UE la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica professionale posseduta.
Tali norme, a partire dal 1 gennaio 2021, si applicano anche alle qualifiche conseguite nel Regno Unito (pagina di approfondimento)
Presentazione della domanda
La presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica professionale avviene esclusivamente in modalità elettronica tramite la seguente procedura:
- Registrazione alla piattaforma Professionisti di Beni Culturali tramite la voce di menu Registrati
- Accesso tramite la voce di menu Accedi, inserendo user (il proprio codice fiscale) e la password scelta in fase di registrazione
- Selezione della voce di menu “Qualifiche estere” e della domanda tra quelle di interesse
- Compilazione della domanda, allegando la documentazione richiesta, e invio tramite il tasto “Invia”
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale. Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.
Normativa di riferimento
D.lgs n. 15 del 28 gennaio 2016, che attua la direttiva 2013/55/UE
D.lgs n. 206 del 9 novembre 2007, che attua la direttiva 2005/36/CE
D.P.R. 334/04 regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 394/99 in materia di immigrazione
D.P.R. 394/99, regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998
Note on the recognition in the European Union of professional qualifications acquired in the UK
Decreti di riconoscimento qualifiche estere
Elenco nominativi – prestazione temporanea
(ultima modifica: 13 ottobre 2021)