FAQ RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE del 5 dicembre 2023, N.69/2023 RECANTE “DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE PROMOSSI E/O PROGRAMMATI DA ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE, AD ECCEZIONE DI ENTI STATALI, ENTI LOCALI ED UNIVERSITÀ.“
A decorrere dall’anno 2023 è necessario avere SPID o CIE. Per le istanze già presentate l’accesso sarà, in ogni caso, garantito con il metodo di registrazione adottato.
La registrazione sul portale, deve essere fatta esclusivamente con SPID o CIE.
No, non è necessario che l’ente proponente sia in possesso della personalità giuridica. Resta, pertanto, facoltativo allegare la documentazione comprovante il possesso della stessa.
Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale, con codice fiscale italiano legalmente registrato e con finalità, prevista nello statuto, esclusivamente di carattere culturale, scientifica, politica ed economica
Ai fini della concessione del contributo sono valutabili i convegni propriamente detti di respiro nazionale ed internazionale, tali da costituire un importante contributo ai fini della conoscenza e del progresso della ricerca scientifica; della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano; della storia politica, economica italiana.
Per Convegno di studi si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale partecipino almeno 5 (cinque) relatori con curricula adeguati all’argomento trattato, ad esclusione del moderatore, e che si svolga almeno per una sessione antimeridiana o pomeridiana.
Per Convegni internazionali almeno 8 (otto) relatori con curricula adeguati all’argomento trattato, di cui almeno 3 (tre) stranieri. Sono esclusi dalla valutazione:
Per Convegno di studi si intende lo svolgimento, anche in via telematica, di un dibattito scientifico al quale partecipino almeno 5 (cinque) relatori con curricula adeguati all’argomento trattato, ad esclusione del moderatore, e che si svolga almeno per una sessione antimeridiana o pomeridiana.
Per Convegni internazionali almeno 8 (otto) relatori con curricula adeguati all’argomento trattato, di cui almeno 3 (tre) stranieri. Sono esclusi dalla valutazione:
- seminari;
- tavole rotonde;
- workshop;
- webinar;
- forum;
- corsi di formazione;
- comizi;
- manifestazioni;
- simposi;
- congressi;
- iniziative attinenti unicamente alla vita dell’ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
- presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa dell’ente
- premi;
- convegno su volumi già presentati.
L’istante che presenterà eventualmente più proposte di svolgimento di Convegni, in caso di valutazioni positive da parte della commissione, beneficerà, ad ogni modo di un solo contributo.
Sì, la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente con la firma digitale in formato Pades/Cades.
La domanda va presentata esclusivamente utilizzando la specifica piattaforma disponibile all’indirizzo https://istitutidgeric.beniculturali.it seguendo le relative istruzioni. Non sarà presa in considerazione, qualsiasi altra modalità di presentazione.
Sì, lo stesso ente può presentare domanda sia per la realizzazione della pubblicazione che del convegno. Va precisato che il contributo per la realizzazione del convegno può comprendere anche la pubblicazione dei relativi atti.
La domanda di concessione dei contributi va presentata dal 1° al 31 gennaio di ciascun anno. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, come chiarito nella Circolare n. 69/2023, questo è differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Si, è possibile presentare più convegni ,in caso di valutazioni positive da parte della commissione, beneficerà, ad ogni modo di un solo contributo.
Ai sensi dell’art. 6 della Circolare n. 69/2023, sono esclusi dai contributi: seminari; tavole rotonde; workshop; webinar; forum; corsi di formazione; comizi; manifestazioni; simposi; congressi; iniziative attinenti unicamente alla vita dell’ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale; presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa dell’ente ; premi; convegno su volumi già presentati.
Il convegno per il quale si richiede il contributo deve essere realizzato unicamente nello stesso anno della presentazione della domanda.
Si, come da art.1 della circolare 69 del 5 dicembre 2023. Saranno valutate e concesse eventuali proroghe solo in casi eccezionali
La tipologia di spese finanziabili è già inserita nella sezione denominata “Budget previsionale”, le voci finanziabili sono: affitto sala, servizio e attrezzature tecnico informatiche , stampa materiali di comunicazione (locandine, brochures, programmi e materiale pubblicitario), stampa degli atti del convegno, e in subordine eventuali spese per viaggi e traduzioni.
Sono finanziabili esclusivamente le “spese vive” che vengono indicate, come ad esempio l’acquisto del servizio di utilizzazione di una piattaforma per la trasmissione informatica del convegno, la realizzazione grafica della locandina.
Si, possono presentare domanda di finanziamento associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro.
Sì, è consentita la richiesta di finanziamento da parte di fondazioni senza scopo di lucro ma compartecipate da università statali.
Dal momento che l’istanza è stata formalmente trasmessa mediante la piattaforma telematica, non sarà consentito in alcun modo rettificare il contenuto, sia esso di natura amministrativa sia di natura progettuale. Il tema prescelto e l’individuazione dei relatori (per numero e qualità) rappresenta uno degli elementi essenziali e determinanti la concessione del contributo richiesto.
Si, è sempre possibile modificare la sezione “profilo” finché non si perfeziona l’invio della domanda attraverso l’apposita procedura.
Si, è possibile stampare la bozza della domanda, cliccando il bottone “stampa” nella sezione “le mie domande 2023” della home. Si precisa che tale versione presenta la filigrana “bozza”.
Sì, è possibile cominciare a organizzare il convegno prima di ricevere l’eventuale finanziamento. Il momento di erogazione del contributo è variabile, con la conseguenza che le date di svolgimento del convegno possono anche essere anteriori rispetto alla liquidazione.
NO. Sarà necessario attendere gli esiti ufficiali della procedura amministrativa che saranno pubblicati unicamente sul sito della nostra Direzione al seguente link: https://dgeric.cultura.gov.it/contributi/convegni-e-pubblicazioni/
Si, è possibile. All’ interno della sezione denominata “allegati” sarà sufficiente allegare l’ apposita delega a firma del legale rappresentante.
Sì, è necessario indicare gli estremi notarili dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
In fase di compilazione della domanda è sufficiente allegare la delibera di nomina del Presidente e del Tesoriere.
In fase di compilazione della domanda è sufficiente allegare l’ultimo bilancio approvato, qualunque sia l’esercizio finanziario di riferimento.
Le voci di spesa sono state standardizzate e sono le uniche finanziabili . Eventuali voci di entrata derivate da partner e sponsor non sono necessarie.
No, non è necessario; naturalmente, la qualità dei relatori non può non incidere anche sulla qualità dell’iniziativa complessiva e, dunque, sulla autonoma valutazione della commissione esaminatrice.
Sono esclusi dalla valutazione i congressi inerenti a riunioni di rappresentanti di un partito (o di altra associazione) per discutere di questioni specifiche di esclusivo interesse della categoria, del partito, etc.; Mentre sono ammessi i congressi di assise di studiosi riunite per presentare e discutere temi a carattere scientifico.
No, non è possibile in quanto gli atti di un convegno già oggetto di contributo rientrano nelle voci di spesa finanziabili per il convegno.
Sì, è ammessa la partecipazione anche quando le persone giuridiche proponenti siano già destinatarie di finanziamenti previsti da altri bandi pubblici, ancorché della stessa Amministrazione (MiC).
In fase di programmazione il Titolo proposto sulla piattaforma potrà subire piccole variazioni ma non tali da snaturare i contenuti valutati dalla commissione. Potranno subire variazioni anche le date (purché entro l’ anno di richiesta del contributo ,salvo formale richiesta di proroga) e luogo di svolgimento, nonché il numero dei relatori e il Budget previsionale. Le eventuali variazioni saranno riportate nella relazione illustrativa che si allegherà in fase di rendicontazione
Nel caso in oggetto si suggerisce anzitutto di procedere al recupero della password inizialmente prescelta. Ove le difficoltà persistano, si prega di scrivere a hd.dgerc@ptsclas.com
Ai sensi dell’art. 8 della Circolare n. 69/2023 il contributo ministeriale deve essere rendicontato entro 180 giorni dalla sua ricezione, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica accessibile da https://www.istitutidgeric.beniculturali.it mediante l’apertura della sezione “Budget previsionale” e la compilazione della relativa griglia di rendicontazione, nonché una relazione illustrativa del progetto convegnistico realizzato corredata da i relativi giustificativi di spesa. Solo con motivata e documentata richiesta da parte del beneficiario, la scrivente Direzione potrà valutare la concessione di una proroga nella tempistica di rendicontazione.
Ove gli Enti strumentali assumano la forma giuridica della “Associazione” o della “Fondazione”, anche questi possono presentare domanda, atteso che tali persone giuridiche rientrino tra i soggetti contemplati nell’art. 1 della Circolare n. 69/2023.
La diocesi non rientra tra i soggetti contemplati nell’art. 1 della Circolare n. 69 del 5 dicembre 2023 ed in quanto tale non è legittimata a presentare domanda; lo stesso vale per uffici interni della diocesi (come ad esempio musei o biblioteche).
No, perché gli Enti pubblici locali non sono contemplati tra i destinatari individuati nell’art. 1 della Circolare n. 69/2023.
No, non vi è alcun limite normativamente predeterminato.
No, perché le associazioni internazionali con sede legale all’estero non sono contemplate tra i destinatari individuati nell’art. 1 della Circolare n. 69/2023.
La legge n. 124/2017, modificata dall’art. 34 del D.L. 34/19, convertito con Legge n. 58/19, prevede l’obbligo di pubblicazione on line delle informazioni relative agli eventuali contributi pubblici ricevuti dal richiedente.
Referenti:
Simone De Felice (simone.defelice@cultura.gov.it)
Angelo Marino (angelo.marino@cultura.gov.it)