Art.8 della legge n. 534 del 17 ottobre 1996

Data ultimo aggiornamento: 15/04/24

Gli Istituti culturali che non sono inseriti nella tabella triennale di cui all’art. 1, legge 17 ottobre 1996, n. 534, possono ricevere contributi annuali. In particolare, l’art. 8 della legge del 17 ottobre 1996, n.534, prevede che il Ministro possa erogare i contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale, le quali:

  • svolgano la loro attività da almeno un triennio e sulla base di una programmazione triennale;
  • prestino rilevanti servizi in campo culturale;
  • promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico.
  • svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nella circolare n. 50 del 23 novembre 2022, recante “Norme per l’ammissione ai contributi statali previsti dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».

In particolare, l’art. 4 della circolare n. 50 del 23 novembre 2022 regolamenta i criteri di assegnazione del contributo; nello specifico la Commissione costituita per il vaglio delle domande effettua la valutazione comparativa fra tutte le domande ammesse e sulla base dei fondi disponibili, propone l’attribuzione del contributo tenendo conto dei criteri richiesti.

L’Amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalla competente commissione, predispone un piano di ripartizione da sottoporre alla firma del Ministro.

Ai sensi dell’art. 6 comma nn. 1 e 3 circolare n. 50 del 23 novembre 2022, i beneficiari hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero della Cultura – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali – Servizio II, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, un dettagliato rendiconto circa l’utilizzo del contributo attraverso l’aggiornamento della apposita sezione “Prospetto economico”. Il termine per la rendicontazione è fissato entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione del contributo.

Con Decreto del Ministro 22 dicembre 2020, rep. 598, sono stati ripartiti i contributi annuali alle istituzioni culturali, ai sensi dell’art. 8, legge 17 ottobre 1996, n. 534, per l’anno finanziario 2020.

A decorrere dall’anno 2023 la domanda è presentata dal 1 al 31 gennaio di ciascun anno.

A partire dal 2021 la domanda va presentata esclusivamente in modalità elettronica, mediante compilazione dei moduli presenti presenti su piattaforma disponibile al link: www.istitutidgeric.beniculturali.it. È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

Si comunica inoltre che è attiva la mail dell’helpdesk alla quale inoltrare eventuali segnalazioni o richieste: hd.dgeric@ptsclas.com

Indicazioni per attività degli istituti culturali destinatari di contributi

Il logo da utilizzare per le attività degli istituti culturali destinatari di contributi, con la specificazione che “Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura”, è il seguente:
Logo Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (il nuovo logo sarà reso disponibile con modalità che saranno comunicate)

Commissione