Avviso operatori abilitati alla redazione del documento di archeologia preventiva

Data di pubblicazione: 14/02/23

Data ultimo aggiornamento: 22/02/23

Archeologia preventiva

La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera r) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 – cura la tenuta e il funzionamento dell’elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60 dei soggetti abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva:

  • istituti e dipartimenti archeologici universitari
  • soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia

Da oggi, sul portale dei Professionisti dei Beni Culturali, sarà possibile iscriversi nella sezione 1 e nella sezione 2 dell’elenco. Nella prima sezione verranno inseriti i dipartimenti o istituti archeologici universitari; nella seconda sezione gli altri soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

Nella domanda di iscrizione agli elenchi, l’istante autocertifica il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall’art. 2 del decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, nel caso dei dipartimenti o istituti, e dagli artt. 3 e 6, nel caso degli altri soggetti previsti dalla normativa.

Per inviare telematicamente la domanda, sarà necessario:

  • registrarsi al Portale cliccando sulla voce di menu “Accedi” ed inserire le credenziali SPID, in modo da accedere ad un’area personale
  • cliccare sulla voce di menu “Iscrizione elenchi
    • Nel caso dei dipartimenti o istituti selezionare la voce “Nuova richiesta” nel campo “Iscrizione istituto archeologico/dipartimento archeologico universitario
    • Nel caso dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia selezionare “Nuova richiesta” nel campo “Iscrizione sezione 2 elenco archeologi (DM 20 marzo 2009, n. 60)

Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è di 90 giorni dalla ricezione della domanda da parte della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali.

I professionisti archeologi, la cui domanda di iscrizione nel relativo elenco disciplinato dal DM 244/2019 è ancora in corso di verifica alla data del 14 febbraio 2023, dovranno presentare nell’apposita sezione del Portale ulteriore domanda di iscrizione qualora interessati all’inserimento nella sezione 2 dell’elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva.

Per gli archeologi di I fascia presenti nell’elenco degli archeologi ex DM 244/2019 alla data del 14 febbraio 2023, già abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva perché in possesso dei requisiti ai sensi della vigente normativa, non sarà necessario ripresentare domanda di iscrizione nella sopra citata sezione dell’elenco 2 ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.

Per informazioni scrivere tramite il modulo “Contatti” selezionando l’argomento “Archeologia preventiva”. 

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